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AUTORE
Giuseppe Carmagnini

COLLABORATORE
Cataldo Lo Iacono

HANNO COLLABORATO
Massimo Ancillotti, Vitantonio Esperto, Stefano Maini, Franco Simoncini, Luca Tassoni

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Andrea Bovino

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21/02/2012 - Ubriaco finisce fuori strada? Pena raddoppiata

Se un automobilista ubriaco va fuori strada, va sanzionato col doppio della pena, anche se non ha causato incidenti né feriti: così la Cassazione

Pugno duro della Cassazione contro gli automobilisti in evidente stato d'ebbrezza (tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l) che finiscono fuori strada. Anche se non causano feriti, e purnon coinvolgendo altri veicoli nell'incidente, la pena è raddoppiata. Lo ha sancito laCassazione (quarta sezione penale), con sentenza numero 6381 del 21 dicembre 2011, depositata il 16 febbraio 2012.

DA SOLO - Nel 2008, infatti, un automobilista che aveva bevuto un po' troppo esce di strada, e in secondo grado la corte d'Appello di Brescia gli infligge la seguente condanna: ammenda di2.000 euro, arresto di due mesi, sospensione della patente per un anno, confisca della vettura (che viene persa per sempre, a beneficio dello Stato). L'uomo non ci sta e ricorre in Cassazione, basandosi sul fatto che nell'incidente non ha causato feriti, né coinvolto altri veicoli: quindi, stando a quanto afferma il suo avvocato, non può scattare l'aggravante prevista dal Codice della strada.

IL NO DEGLI ERMELLINI - Però la Cassazione è perentoria: chi mette a rischio la sicurezza stradale va punito severamente, e c'è l'applicabilità dell'aggravante a carico dell'automobilista ubriaco che, pur non provocando incidenti, finisce fuori strada. Insomma, è perfettamente concorde con la corte di merito, attribuendo "la valenza di incidente stradale anche alla mera fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale". Il motivo? "Il concetto di 'incidente stradale' è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesse conducente".

LA LEGGE - Tutto ruota attorno al comma 2 bis dell'articolo 186 del Codice della strada: "Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni [...] sono raddoppiate ed è disposto  il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito".

CONDIVISIBILE - Le sentenze della corte d'Appello e della Cassazione non si possono non condividere: qualsiasi condotta di guida che  mette a rischio l'incolumità pubblica (compresa quella dello stesso guidatore) deve essere valutata con particolare severità e sanzionata più gravemente.

Fonte: www.sicurauto.it



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